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Il divieto di fattura elettronica per gli operatori sanitari è stato prorogato per l’intero 2025.

Le fatture di medici, infermieri, veterinari e altri professionisti della sanità continueranno ad essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria (TS) come previsto dall’articolo 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), modificato durante l’iter parlamentare.

Questa estensione risponde alle richieste dell’associazione di categoria (FNOMCEO) che ha sottolineato la necessità di un ulteriore adeguamento della normativa sulla privacy, prima di permettere il transito delle fatture sanitarie attraverso il sistema dell’Agenzia delle Entrate (SDI).

Pertanto per tutto il 2025 resterà in vigore il regime attuale, con il divieto di emettere fatture elettroniche per tutte le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, a prescindere dall’obbligo di invio della precompilata.

Quali soggetti sono gli operatori interessati?

Il divieto riguarda tutti gli operatori sanitari con partita IVA, indipendentemente dal regime fiscale (forfettario o ordinario) e dalla forma giuridica (professionisti individuali, studi associati, società).

In particolare, la norma coinvolge:

  • Medici e odontoiatri
  • Infermieri, fisioterapisti, psicologi, biologi
  • Igienisti dentali e altri professionisti regolati dalla legge Lorenzin (L. 3/2018)
  • Poliambulatori, cliniche, laboratori di analisi
  • Società odontoiatriche, RSA, strutture sanitarie private
  • Ortopedie, sanitarie, ottici

Anche i veterinari sono inclusi nel divieto di fattura elettronica B2C, ma non le cliniche veterinarie e i laboratori veterinari, che sono regolati da normative regionali.

Restano dubbi per chiropratici e osteopati, poiché la loro attività è riconosciuta come sanitaria, ma non esiste ancora un albo ufficiale. Fino a chiarimenti normativi, questi professionisti dovrebbero privilegiare la privacy dei pazienti ed emettere fattura cartacea.

Come emettere fattura ai clienti nel 2025

Poiché il divieto di fatturazione elettronica a privati (B2C) rimane in vigore, gli operatori sanitari possono emettere la fattura esclusivamente in modalità cartacea consegnata direttamente al cliente o in formato elettronico reso accessibile al cliente.

Gli operatori sanitari devono invece emettere regolare fattura elettronica via Sdi nei seguenti casi:

  • Prestazioni sanitarie rese a imprese o professionisti (B2B)
  • Fatture verso la Pubblica Amministrazione (B2G)

In queste fatture però non devono mai comparire dati sensibili del paziente.

8 commenti a “Divieto di fattura elettronica per gli operatori sanitari: proroga a tutto il 2025”

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