IMU e TASI, le regole per il 2017.
Vediamo nel dettaglio chi è tenuto al pagamento dell’imposta e quali sono le esenzioni e gli sconti previsti dalla legge.
Scadenza IMU e TASI 2017: soggetti passivi.
Soggetti passivi IMU sono:
- possessori di immobili, terreni e aree fabbricabili a titolo di proprietà;
- titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o diritto di superficie;
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- locatari in caso di leasing immobiliare;
- concessionario di beni demaniali.
Soggetti passivi TASI sono:
- il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- il detentore a qualsiasi titolo.
Si paga l’IMU e la TASI sull’abitazione principale?
IMU e TASI non sono dovute sull’abitazione principale di categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze. Sono dovuti, invece, sull’abitazione principale di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.
Precisiamo che abitazione principale è quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
È necessario dunque verificare la specifica situazione:
- Se i componenti del nucleo familiare risiedono e vivono nella stessa abitazione non pagano le imposte;
- Se risiedono in case diverse ubicate in diversi Comuni non pagano le imposte;
- Se risiedono in case diverse dello stesso Comune pagheranno l’IMU e la TASI su una delle abitazioni;
- Se il nucleo familiare è composto da una sola persona che risiede in un’abitazione di proprietà ma vive in affitto in un altro immobile dovrà pagare l’IMU e la TASI sulla prima abitazione.
IMU e TASI 2017: esenzione per le pertinenze
L’esenzione IMU e TASI si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle seguenti categorie catastali:
- C2 – magazzini e locali di deposito come cantine e solai
- C6 – stalle e scuderie, garage
- C7 – tettoie chiuse o aperte
Si può fruire della detrazione per massimo tre pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse.
IMU e TASI 2017 per l’immobile ceduto in comodato.
Per il fabbricato ceduto in comodato tra genitori e figli, purchè vengano rispettate determinate condizioni oggettive e soggetive, è prevista una riduzione del 50% per IMU e TASI.
Sconti IMU 2017
Il comma 54 (IMU) e il comma 54 (TASI) della Legge di Stabilità 2016, prevedono uno sconto del 25% per gli immobili locati a canone concordato.
TASI 2017 per l’occupante
La TASI è dovuta sia dal proprietario (in misura del 90% in mancanza di altre previsioni) che dal conduttore, in genere in misura del residuo 10% se l’immobile occupato non rappresenti per quest’ultimo la sua abitazione principale o sia di categoria di lusso.
IMU e TASI 2017: terreni ed aree fabbricabili.
Dal 2016, per i terreni agricoli, sono previsti i seguenti casi di esenzione:
- terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicato;
- terreno agricolo ubicato nei comuni delle isole minori;
- terreno agricolo a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni ricadenti in uno dei comuni elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
L’area edificabile è soggetta ad IMU e TASI.
Calcolo IMU e TASI 2017.
Per il calcolo imu e tasi valgono le regole riportate di seguito.
IMU/TASI 2017: le modalità di versamento
Il pagamento dell’IMU e della TASI può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno, oppure in due rate:
- Prima rata di acconto IMU entro il 16 giugno 2017
- Seconda rata a saldo IMU entro il 16 dicembre 2017
Per quanto concerne le modalità di versamento, è possibile utilizzare il modello F24 o bollettino postale.
Per il versamento tramite F24 occorre indicare:
- codice catastale del comune in cui l’immobile è ubicato;
- codice tributo;
- barrare la casella acconto o saldo;
- indicare il numero di immobili;
- indicare l’anno di riferimento;
- indicare l’importo a debito da versare;
- indicare l’eventuale importo a credito da compensare.
- deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro;
I soggetti non titolari di partita Iva possono utilizzare anche il modello F24 “semplificato” ai fini del versamento in esame, aggiungendo l’indicazione del codice “EL” che individua l’Ente locale quale destinatario del versamento all’interno della sezione “Motivo del pagamento” (colonna “Sezione”).
Per il versamento tramite bollettino di c/c vanno inseriti:
- gli estremi di c/c del comune destinatario del versamento;
- l’ importo in lettere e cifre;
- la causale del versamento;
- i dati del soggetto passivo del tributo;
- il codice tributo.
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